Fuori dai giudizi. Dentro le soluzioni

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 24 aprile 2020, n. 27 - Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020 n. 110 preso in esame l’Art. 83 comma 20-bis e 20-ter il Servizio di Conciliazione CAM comunica quanto segue:

Procura alle liti

I legali potranno raccogliere la procura alle liti con strumenti di comunicazione elettronica, anche in copia informatica per immagini, unitamente a un documento di identità in corso di validità. La procura dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale della parte.

“Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l’avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.”

Incontri di Mediazione in video-conferenza

A seguito dell'emissione del Decreto Legge 28 del 2020, viene stabilito che gli incontri di mediazione si potranno svolgere, previo consenso di tutte le parti, in via telematica a partire dal 9 marzo al 31 luglio 2020.

i)​ Ovunque ricorrano nell’articolo, le parole “30 giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2020”.

​"Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza."

Certificazione delle firme in mediazione

A seguito di svolgimento dell’incontro in modalità telematica, il verbale di mediazione potrà  essere sottoscritto dal legale tramite apposizione della propria firma digitale, la quale certifica la sottoscrizione effettuata della parte, a sua volta collegata da remoto.

“In caso di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.”