Fuori dai giudizi. Dentro le soluzioni

Con la modifica apportata al Senato al cd decreto sblocca-cantieri (poi legge 55/2019 in vigore dal 18/06/2019) viene introdotta (temporaneamente: "fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui art. 216 comma 27 opties del codice degli appalti) la possibilità per le parti di un contratto di costruzioni di creare un collegio consultivo tecnico "con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso del contratto stesso".

Il Collegio Consultivo Tecnico (CCT) era già stato introdotto per un breve periodo nel codice degli appalti (e successivamente eliminato) perchè potenzialmente in conflitto con la norma che prevede l'arbitrato amministrato per quel che riguarda gli appalti pubblici (il CTT è stato percepito come un collegio arbitrale).

Il CCT è formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera scelti di comune accordo dalle parti.
"Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo può procedere all'ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Puo' altresi' convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'eventuale accordo delle parti che accolga la proposta di soluzione indicata dal collegio consultivo non ha natura transattiva, salva diversa volontà delle parti stesse."
Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.

Camera Arbitrale di Milano dispone dal 2016 di un set di regole che disciplinano l'operato del Collegio Tecnico (Dispute Resolution Board) con l'intento di pubblicizzare uno strumento poco utilizzato a livello nazionale ma ricco di potenzialità anche per il nostro paese. Scopri di più su questo strumento, visitando la pagina dedicata.