Fuori dai giudizi. Dentro le soluzioni

Per le controversie insorte tra clienti o utenti finali e i gestori di energia, la normativa (Art. 3 TICO) impone l'obbligo alle parti di esperire il tentativo di conciliazione prima di agire in giudizio.

In base alla convenzione vigente tra Unioncamere e l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il sistema Idrico – AEEGSI, la Camera Arbitrale di Milano offre il proprio Servizio di Conciliazione per la risoluzione di controversie insorte tra gli utenti e i gestori di servizi in campo di energia.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione è comunque esperibile, in alternativa, presso il Servizio di conciliazione AEEGSI oppure presso altri organismi ADR abilitati.

In materia di energia esistono alcune eccezioni al Regolamento e al Tariffario del nostro Servizio di conciliazione, come di seguito riportate:

  • le parti possono partecipare alla procedura senza l’assistenza di un avvocato;
  • l’accordo eventualmente raggiunto all’esito della conciliazione costituisce titolo esecutivo, anche senza la presenza dell’avvocato;
  • le parti sono tenute a versare le spese di avvio e le spese di mediazione, ma non è dovuta alcuna maggiorazione in caso di accordo (si veda, a tale proposito, il Tariffario del Servizio di conciliazione).

Il mediatore è nominato nel rispetto di criteri di imparzialità, neutralità e indipendenza. Viene scelto all'interno di un elenco di esperti, con formazione specifica in materia di energia. 
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