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Mediazione Civile e commerciale D.lgs. 28-2010Che cos'è e quando si usa

La mediazione civile e commerciale (D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche) permette di risolvere le proprie controversie grazie all’intervento di un mediatore che facilita alle parti il raggiungimento di un possibile accordo.

In mediazione, in un ambiente neutrale e riservato, è possibile avanzare proposte e costruire in piena autonomia la soluzione al proprio problema, avvalendosi dell'assistenza specializzata di un mediatore indipendente e neutrale.

La mediazione civile e commerciale si può utilizzare:

  • purché abbia a oggetto diritti disponibili;
  • quando, per alcune tipologie di controversie, è prevista come passaggio prima di rivolgersi al giudice (mediazione obbligatoria ex art. 5 c.1, D. Lgs 28/2010);
  • quando il giudice, nel corso della causa, ordina alle parti di svolgere un tentativo di mediazione (art.5 quater, D.Lgs.28/2010);
  • quando un contratto in essere tra le parti prevede l'espletamento del tentativo di mediazione (clausola di mediazione) (art.5 sexies, D.Lgs. 28/2010).

A norma dell’art. 4 c.1 del D.Lgs 28/2010 il tentativo di mediazione deve essere esperito presso un organismo presente nella circoscrizione territoriale del giudice di competenza.
Pertanto in relazione alle materie indicate nel citato decreto, il Servizio di Conciliazione – Camera Arbitrale di Milano è competente per le circoscrizioni dei Tribunali di Milano, Monza-Brianza e Lodi.

Come funziona

Chi intende avviare una mediazione, deposita una domanda presso il Servizio utilizzando esclusivamente i moduli digitali o attraverso il portale Conciliacamera.it.
Successivamente la segreteria del Servizio provvede all'istruttoria e, in caso positivo, invita a procedere al pagamento delle spese di avvio, alla convalida delle dichiarazioni tramite sottoscrizione e all'invio dei documenti allegati.

Sarà cura del Servizio invitare le parti al primo incontro di mediazione.
Il primo incontro di mediazione è un momento informativo, della durata di un’ora, al termine del quale le parti devono manifestare la propria volontà a dar seguito alla mediazione o concludere il tentativo.

Qualora le parti decidano di proseguire, si apre il tavolo della mediazione con la fissazione di uno o più incontri di diversa durata a seconda delle necessità e previa disponibilità di tutti.

Solo in caso di prosecuzione oltre il primo incontro ovvero nella medesima sessione dovranno essere versate le indennità di mediazione, per le quali si rimanda al Tariffario del Servizio di conciliazione.

Chi partecipa

Per una buona riuscita della mediazione è fondamentale la presenza personale delle parti. Quando la parte è una persona giuridica (società, ente pubblico) è necessario che siano presenti persone a conoscenza dei fatti e munite dei necessari poteri di rappresentanza e decisori.
Si ricorda che in tutte le controversie per cui il tentativo di mediazione è previsto dalla Legge (ex D.L.gs 28/2010) è obbligatoria l'assistenza di un legale.
In tutti gli altri casi l’assistenza di un avvocato di fiducia è comunque fortemente consigliata.

Come si conclude

Il procedimento di mediazione può concludersi con un accordo, con un mancato accordo o con un verbale di mancata comparizione, qualora parte invitata decida di non presentarsi nemmeno al primo incontro informativo.
Se la mediazione viene condotta secondo le disposizioni dell'attuale normativa e il verbale viene sottoscritto anche dagli avvocati delle parti, l'accordo raggiunto ha la forza di una sentenza ed è immediatamente eseguibile.

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